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La Juventus rinuncia all'appello contro FIGC e l'Internazionale Milano


Pubblicato il: 1/16/2024

Nel contenzioso, Juventus Football Club S.p.A. è affiancata dall'avvocato Luigi Chiappero; FIGC è assistita dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno; Football Club Internazionale Milano S.p.A. è difesa dagli avvocati Adriano Raffaelli, Luisa Torchia e Angelo Capellini.

Considerato che con la memoria notificata e depositata il 13 ottobre 2023, sottoscritta anche dal legale rappresentante della Juventus Football Club S.p.A., parte appellante ha dichiarato di rinunciare al “ricorso litispendente alla Sezione V, R.G. 8258, ex art. 84, comma 1, Cod. Proc. Amm.” chiedendo disporsi la compensazione delle spese processuali.

Ritenuto che con tale espressione parte appellante abbia inteso rinunciare al ricorso in appello.

Dato atto che tale atto di rinuncia è stato debitamente notificato alle controparti costituite, che nulla hanno opposto.

Ritenuto, in punto spese processuali, che non sono stati prospettati né sono comunque apprezzabili particolari motivi per derogare alla regola generale, enunciata dall’art. 84, comma 2, c.p.a., secondo cui “Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia all’appello in epigrafe indicato. Condanna l’appellante al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 5.000,00 a favore di ciascuna delle controparti costituite.