Accolto il ricorso di Gambara Asfalti contro il Comune di Gambara
Pubblicato il: 1/16/2024
Nel contenzioso, Gambara Asfalti S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giorgio Allocca, Italo Ferrari e Francesco Fontana; il Comune di Gambara è difeso dall'avvocato Domenico Bezzi.
La Gambara Asfalti S.p.a. è proprietaria di alcuni terreni, individuati al Fg. 6 mappali 228 e 222 del NCT del Comune di Gambara, utilizzati come deposito di materiali a cielo aperto per la realizzazione ed esecuzione di lavori edili e stradali.
Il Comune di Gambara, con deliberazione consiliare n. 38 del 29 settembre 2011, adottava il Piano di Governo del Territorio, successivamente ratificato con atto consiliare n. 3 del 26 marzo 2012. Con deliberazione consiliare n. 31 del 18 giugno 2013 l’amministrazione approvava una variante al PGT con la quale classificava le aree suddette in zona “D – art. 13 comma 7 – NTA PDR – zona produttiva esistente e di espansione”, prevedendo un indice di edificabilità contenuto nella misura del 20%, anziché del 50%, in ragione della differente destinazione.
Con deliberazione giuntale n. 40 del 17 marzo 2016, il Comune di Gambara determinava il valore delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2016, segnatamente con approvazione di specifica tabella contenente i valori relativi alle diverse tipologie di aree ai fini dell'applicazione delle tariffe IMU.
Sul presupposto che le tariffe fissate nella deliberazione fossero eccessive, ingiustificate e non proporzionate, la società Gambara Asfalti impugnava la deliberazione n. 40 del 17 marzo 2016, con ricorso innanzi al Tribunale amministrativa regionale per la Lombardia.
Con sentenza 26 aprile 2018, n. 450, il T.A.R. per la Lombardia ha respinto il ricorso, rilevando la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, posto che le deliberazioni impugnate sarebbero state meramente confermative dell’analogo provvedimento giuntale n. 61 del 4 giugno 2015, non impugnata tempestivamente, concernente la determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’anno 2015.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), 26 aprile 2018, n. 450, accoglie il ricorso di primo grado e annulla le deliberazioni della Giunta comunale di Gambara, 17 marzo 2016, n. 40 e 19 gennaio 2017, n. 14, limitatamente alla determinazione del valore imponibile ai fini IMU delle aree fabbricabili classificate in zona D3, nei sensi di cui in motivazione. Condanna il Comune di Gambara al pagamento delle spese giudiziali in favore della Gambara Asfalti S.p.a., liquidate per il doppio grado di giudizio in euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge se dovuti.