Respinto il ricorso del Comune di Ascoli Piceno in materia di canone concessorio non ricognitorio
Pubblicato il: 1/17/2024
Nel contenzioso, il Comune di Ascoli Piceno è affiancato dagli avvocati Lucia Iacoboni, Marcella Tombesi e Sabrina Tosti; E-Distribuzione S.p.A. è assistita dagli avvocati Michele Vietti e Francesco Goria.
Il Comune di Ascoli Piceno ha interposto appello nei confronti della sentenza 27 dicembre 2018, n. 808 del Tribunale amministrativo regionale per le Marche che ha accolto il ricorso di E-Distribuzione s.p.a. avverso la delibera consiliare n. 13 del 25 febbraio 2016, di approvazione del regolamento per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio, e dichiarato inammissibilì per difetto di giurisdizione i motivi aggiunti avverso l’avviso n. 2 del 2018 di pagamento del canone concessorio non ricognitorio relativo al 2018 (per euro 283.748,00).
Con il ricorso in primo grado la predetta società, in quanto titolare di una complessa e articolata rete di cavi, tralicci e cabine di trasformazione dell’energia elettrica, ha dedotto l’illegittimità del regolamento comunale; con i primi motivi aggiunti ha impugnato la concessione n. 3 del 2017 di occupazione permanente e continuativa delle aree per ulteriori ventinove anni; con successivi motivi aggiunti ha poi impugnato il consequenziale avviso di pagamento.
La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibili i secondi motivi aggiunti per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo con riguardo all’impugnazione dell’avviso di pagamento, spettando la cognizione al giudice ordinario a mente dell’art. 133, lett. b), cod. proc. amm.; ha invece accolto la domanda di annullamento, nell’assunto che per giustificare l’imposizione del canone ricognitorio sia necessario il rilascio di un titolo che abilita a un uso singolare della risorsa pubblica viaria, limitandone o comunque condizionandone in modo apprezzabile il pieno utilizzo.
Con il ricorso in appello il Comune di Ascoli Piceno ha criticato la sentenza, deducendo la violazione degli artt. 25/28 del codice della strada, nella considerazione che anche la presenza di impianti sotterranei di distribuzione dell’energia elettrica condiziona l’utilizzo della risorsa stradale e altera la strada; in ogni caso il canone dovrebbe ritenersi esigibile in relazione ai tralicci di elettrodotto e alle cabine elettriche realizzati sulla sede stradale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.