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Respinto il ricorso del Comune di Cassina de' Pecchi contro E-Distribuzione


Pubblicato il: 1/17/2024

Nel contenzioso, il Comune di Cassina de' Pecchi è affiancato dagli avvocati Antonio Chiarolanza e Carlo Marsico; E-Distribuzione S.p.A. è assistita dall'avvocato Massimo Vittorio Greco.

Il Comune di Cassina de’ Pecchi ha interposto appello nei confronti della sentenza 18 luglio 2019, n. 1674 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. IV, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da Enel Distribuzione s.p.a. nella parte in cui impugna la nota in data 4 novembre 2013 del Comune recante la richiesta di pagamento del canone concessorio non ricognitorio relativo al 2013 (per euro 109.200,00) accogliendolo poi nella parte in cui censura la delibera consiliare n. 24 del 21 giugno 2013, di approvazione del regolamento per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio.

Con il ricorso in primo grado la predetta società, concessionaria dell’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ha dedotto l’illegittimità del regolamento comunale e del consequenziale avviso di pagamento, nell’assunto che il canone concessorio non ricognitorio si configura come corrispettivo per l’uso particolare del suolo pubblico ed è dovuto solamente per le occupazioni relative alla sede stradale e relative pertinenze; ha inoltre dedotto vizi procedurali nonché di difetto di istruttoria.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo l’impugnazione dell’avviso di pagamento, spettando la cognizione al giudice ordinario a mente dell’art. 133, lett. b), cod. proc. amm.; ha invece accolto la domanda di annullamento del regolamento comunale.

Con il ricorso in appello il Comune di Cassina de’ Pecchi ha criticato la sentenza, deducendo la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per mancato assolvimento, da parte della società ricorrente, dell’onere della prova in ordine all’incidenza del canone patrimoniale non ricognitorio su occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale, nonché la violazione degli artt. 25/28 del codice della strada, nella considerazione che anche la presenza di impianti sotterranei di distribuzione dell’energia elettrica condiziona l’utilizzo della risorsa stradale e altera la strada configurandosi alla stregua di servitù onerose.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.