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Respinto il ricorso del Comune di Abbiategrasso contro Enel Sole S.r.l.


Pubblicato il: 1/18/2024

Nel contenzioso, il Comune di Abbiategrasso è affiancato dall'avvocato Maurizio Fogagnolo; Enel Sole S.r.l. è assistita dall'avvocato Massimo Vittorio Greco.

Il Comune di Abbiategrasso ha interposto appello nei confronti della sentenza 15 ottobre 2020, n. 1936 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. IV, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da Enel Sole s.r.l. nella parte in cui impugna la nota in data 18 novembre 2013 del Comune recante la richiesta di pagamento di un primo acconto del canone concessorio non ricognitorio relativo al 2013 (parametrato interinalmente alla tariffa base) accogliendolo poi nella parte in cui censura la delibera consiliare n. 54 in data 1 agosto 2013, di approvazione del regolamento per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio.

Con il ricorso in primo grado la predetta società, concessionaria del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica, ha dedotto l’illegittimità del regolamento comunale e del conseguenziale avviso di pagamento, per violazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992.

La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo l’impugnazione dell’avviso di pagamento, spettando la cognizione al giudice ordinario a mente dell’art. 133, lett. b), cod. proc. amm.; ha invece accolto la domanda di annullamento del regolamento comunale.

Con il ricorso in appello il Comune di Abbiategrasso ha criticato la sentenza, deducendo la omessa pronuncia del primo giudice rispetto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di Enel Sole argomentata nell’assunto che la nota comunale non costituisca avviso di pagamento attuativo del regolamento comunale, nonché la violazione degli artt. 25 e 27 del codice della strada, nella considerazione che il canone non ricognitorio deve essere preteso dall’amministrazione anche nell’ipotesi in cui per la stessa occupazione sia già corrisposta la tosap o la cosap, costituendo un’entrata patrimoniale espressamente prevista dalla norma prevista quale corrispettivo per l’uso esclusivo comportante una limitazione o modulazione dell’utilizzo pubblico del bene.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.