Respinto il ricorso di Legnopan per l'accesso alle agevolazioni per l'incentivazione del commercio elettronico
Pubblicato il: 1/17/2024
Nella vertenza, Legnopan S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giorgio Azzalini; Unicredit S.p.A. è assistita dall'avvocato Mario Sanino.
Con il ricorso proposto dinnanzi al TAR Veneto, la Legnopan Spa ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico n. 329 del 3 dicembre 2012, comunicato il 16 aprile 2013, con il quale è stata disposta la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge n. 388/2000, per l’incentivazione del commercio elettronico (III bando e-commerce, emanato con Circolare 8 ottobre 2004, n. 1253707).
La ricorrente aveva presentato, al gestore MedioCredito Centrale S.p.a. (ora Unicredit S.p.a.), un progetto d’investimento unitario in consorzio con altre imprese per il tramite del soggetto promotore ECommerce.it. Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 32 del 29 novembre 2006 aveva ottenuto le relative agevolazioni ai sensi della Legge n. 388/2000. L’ammissione al beneficio di agevolazione fiscale per l’importo di euro 100.000,00 veniva comunicata con lettera del 19 luglio 2007. In seguito, con nota prot. n. 29782 del 9 ottobre 2009, riceveva la comunicazione del Gestore in ordine all’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni, in ragione dell’accertamento di alcune irregolarità.
Il giudice di prime cure respingeva il ricorso, rigettando i motivi proposti dall’odierna appellante con i quali si lamentava: a) il difetto di motivazione; b) la contraddittorietà del comportamento posto in essere dal gestore; c) la violazione degli artt. 5.7. e 5.8 della circolare ministeriale n. 1253707/2004 in materia di subentri; d) la violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.