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Respinto il ricorso amministrativo di Torino Sanità Società di Progetto S.p.A.


Pubblicato il: 1/18/2024

Nel contenzioso, Torino Sanità Società di Progetto S.p.A. è affiancata dall'avvocato Fabrizio Benintendi; Azienda Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e della Scienza” di Torino è difesa dagli avvocati Giovanna Manzoli e Gabriele Pafundi.

Con appello notificato in data 11 ottobre 2023 e depositato il 19 ottobre successivo, la Torino Sanità Società di Progetto S.p.a. (“Torino Sanità”) ha impugnato, chiedendone la riforma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione I, 16 giugno 2023, n. 621, resa tra le parti e non notificata, cha ha dichiarato inammissibile il suo ricorso proposto “per la condanna al risarcimento del danno da inadempimento”.

L’appello non può trovare accoglimento e la sentenza del Tar Piemonte impugnata merita conferma.

Con argomentazioni corrette, il primo giudice ha stabilito che sono di due tipi i rapporti originati dal contratto concluso tra l’Azienda e l’appellante. Con atto pubblico amministrativo n. rep. 108 del 13 ottobre 2003 ai rogiti dell’Ufficiale rogante dell’Amministrazione, è stato disposto “l’affidamento congiunto della concessione di costruzione e gestione dell’Unità Spinale e dei relativi parcheggi pertinenziali, nonché del servizio di gestione globale a risultato negli immobili di proprietà dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./C:R:F: Maria Adelaide di Torino” in favore della società Sanità Società di Progetto S.p.a.. È pertanto evidente che nell’intenzione dell’Amministrazione e della contraente privata la natura dei rapporti che ne sono derivati fosse duplice. Da un lato, l’accordo ha dato origine ad una concessione di costruzione e gestione dell’immobile di proprietà pubblica da destinarsi a centro traumatologico ortopedico per l’evento olimpico 2006 (articolo 2 del capitolato speciale d’appalto). Dall’altro, il contratto ha dato luogo ad un appalto di servizi a risultato (articolo 3).

La conseguenza che ne deriva consiste nella diversa disciplina cui sono soggetti la concessione e l’appalto di servizi, non potendo essere confusi l’una con l’altro, nonostante la sussunzione dei due diversi contratti in un unico accordo, così impostato dalle parti per economia negoziale.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello (n.r.g. 8294/2023) come in epigrafe proposto, lo respinge.