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Irricevibilità ed inammissibilità del ricorso di Ars Radiologica per l'istallazione di una TAC e una RMN classe A


Pubblicato il: 1/18/2024

Nel contenzioso, Ars Radiologica S.r.l. è affiancata dall'avvocato Gianluigi Pellegrino; Regione Puglia è assistita dall'avvocato Isabella Fornelli; la Società Istituto Santa Chiara S.r.l. è difesa dall'avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi.

La Società Ars Radiologica S.r.l., titolare di una struttura sanitaria sita nel comune di Ruffano (LE), già operante in regime ambulatoriale ed accreditata nella branca specialistica di radiologia diagnostica, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, la nota n. AOO_081/2399/APS1 del 4 luglio 2014, con la quale la Regione Puglia ha espresso parere negativo al rilascio della verifica di compatibilità per l’installazione di n. 1 TAC e n. 1 RMN classe A, richiesta con istanza del 28 dicembre 2006, reiterata in data 8 febbraio 2011, sulla scorta del ritenuto esaurimento del fabbisogno.

Il T.A.R. adito, con la sentenza n. 1216 del 16 aprile 2015, ha accolto il ricorso ritenendo che l’affermata saturazione del fabbisogno, introducendo una limitazione di carattere esclusivamente numerico al rilascio di nuove autorizzazioni, fosse inidonea ad ostacolare a tempo indeterminato l’ingresso nel mercato sanitario di nuovi operatori destinati ad operare in regime autorizzatorio, quindi senza oneri a carico del SSN, in contrasto con i principi nazionali ed europei di libertà economica e concorrenza e senza che l’opposta preclusione risponda ad esigenze di tutela del diritto alla salute.

La sentenza ha costituito oggetto dell’appello principale proposto dalla Regione Puglia e di quello incidentale della ricorrente Ars Radiologica S.r.l., mentre si è costituita ad adiuvandum del primo la Società Istituto Santa Chiara S.r.l..

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 8533/2018, lo dichiara irricevibile, inammissibile e comunque infondato. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di revocazione a favore delle parti resistenti, nella complessiva misura di € 2.000,00 per ciascuna, oltre oneri di legge.