Accolto il ricorso di CNO S.r.l. per l'esercizio dell'attività sanitaria per prestazioni ambulatoriali
Pubblicato il: 1/18/2024
Nel contenzioso, C.N.O. S.r.l. è affiancata dall'avvocato Tommaso Marchese.
La ricorrente società C.N.O. S.r.l. deduce, con l’atto di appello in esame (R.G. n. 6537/2023) e ribadendo le allegazioni già contenute nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (R.G. n. 319/2019), proposto dinanzi al T.A.R. per l’Abruzzo, sede di l'Aquila di essere titolare, in forza del provvedimento del Comune di Pescara del 31 luglio 2012, prot. n. 282/SUAP/2012, di autorizzazione all’esercizio, presso la “struttura sita in Giovanni Bovio, 273/275 a Pescara” (denominata “Stenella”), “dell’attività sanitaria o socio-sanitaria per prestazioni di “Ambulatori di Riabilitazione – Centri Ambulatoriali di Riabilitazione e Ambulatorio di Specialistica Medica – Ambulatorio di specialistica chirurgica”.
Con la sentenza n. 122 dell’8 marzo 2016, il medesimo T.A.R. accoglieva il ricorso di ottemperanza da essa proposto, ordinando “alla Regione Abruzzo e al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione Abruzzo, ciascuno per la propria parte, di dare ottemperanza alla sentenza TAR n. 140/2014 e per l’effetto di predisporre e pubblicare il bando di cui all’art. 6 della L.R.A. 32/2007 nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza”.
A fronte del silenzio serbato dalla Regione Abruzzo, proponeva il ricorso introduttivo del giudizio al fine di ottenere “la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo in relazione all’istanza proposta dalla ricorrente s.r.l. C.N.O. con atto di significazione e diffida del 18.2.2019, notificato il 22.2.2019, per l’adozione degli atti finalizzati alla sottoscrizione dell’accordo negoziale 2019 per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali di fisiokinesiterapia in regime di accreditamento”, nonché per “la condanna della Regione Abruzzo all’adozione dei provvedimenti richiesti in favore della s.r.l. C.N.O.”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 6537/2023, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata: - accoglie i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente in primo grado e depositati in data 26 novembre 2019; - dichiara, per gli effetti di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 367 del 24 giugno 2019, con essi impugnata.