Accolto l'appello di Raggio Di Sole Soc. Coop. Onlus per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido
Pubblicato il: 1/19/2024
Nel contenzioso, Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus è affiancata dall'avvocato Luca Tozzi; il Comune di San Severo è assistito dall'avvocato Luigi Valentino Damone; la Cooperativa Sociale e Sanitaria di Servizi Integrati per Azioni "San Giovanni di Dio" è difesa dall'avvocato Francesco Follieri.
Con atto notificato in data 7 marzo 2023 e depositato in pari data la Raggio di Sole Società Cooperativa Onlus ha interposto appello avverso la sentenza del Tar Puglia, Bari, 22 febbraio 2023 n. 354 che ha rigettato il ricorso principale da essa proposto avverso il provvedimento di aggiudicazione prot. 0034525/2022 del 05/10/2022 del servizio di gestione degli asili nido a titolarità pubblica di Apricena, Torremaggiore e Chieuti per il periodo di undici mesi al controinteressato R.T.I., composto dalla Cooperativa Sociale “San Giovanni di Dio” - mandataria e dalla Cooperativa sociale “L’Isola Felice” - mandante e conseguentemente dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dal medesimo controinteressato.
Raggio di Sole, quale operatore economico del settore dei servizi per l’infanzia e asili nido, ha partecipato alla procedura di gara bandita dal Comune di San Severo, Comune Capofila dell’Ambito Territoriale “Alto Tavoliere”, per l’affidamento della gestione degli asili nido a titolarità pubblica di Apricena, Torremaggiore e Chieuti per il periodo di mesi undici senza impegno di spesa, CUP J11G22000060001, CIG: 93455721FD.
Con la Determinazione n. 0034525/2022 del 05/10/2022 la stazione appaltante ha pertanto disposto l’aggiudicazione del servizio nei confronti del R.T.I. primo graduato.
In tesi della Raggio di Sole il R.T.I. aggiudicatario era carente del requisito di partecipazione prescritto dal bando di gara all’art. 13.2, lett. g) che prevedeva come requisito di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale la dimostrazione di un “fatturato medio annuo da calcolare nell’ultimo triennio pari al valore presunto di gara in servizi uguali o analoghi a quelli oggetto di affidamento, ovvero un fatturato medio annuo pari ad € 631.953,86 nell’espletamento di servizi uguali o analoghi a quelli oggetto dell’affidamento.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione prot. 0034525/2022 del 05/10/2022.