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Rigettato il ricorso di Avip Italia per l'esercizio esclusivo della pubblicità in conto terzi su ponti e sottoponti ferroviari


Pubblicato il: 1/20/2024

Nel contenzioso, Avip Italia S.r.l. è affiancato dagli avvocati Francesco Fusco e Federico Frignani; Anas S.p.A. è assistita dagli avvocati Nicola Di Giovanni e Gianmarco Miele.

La società Avip Italia S.r.l., che opera nel settore della comunicazione esterna, è risultata aggiudicataria della gara indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (bando di gara del 16 luglio 2013) avente per oggetto l’esercizio in via esclusiva della pubblicità in conto terzi sui ponti e sui sottoponti ferroviari e altri impianti in disponibilità di RFI. In tale qualità, con istanza del 23 novembre 2016 ha chiesto all’Anas il nulla osta ai sensi dell’art. 23, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) per l’installazione di un cartello pubblicitario sul ponte ferroviario RFI n. 13, al km 175+410 della SS n. 6 “Casilina”.

Con provvedimento del 1 giugno 2017, l’Anas ha rigettato l’istanza.

Avip Italia ha impugnato il diniego con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, che lo ha respinto ritenendo infondate tutte le censure dedotte.

La società AVIP Italia, rimasta soccombente, ha proposto appello reiterando i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna Avip Italia s.r.l. al pagamento delle spese giudiziali in favore di Anas s.p.a., liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti.