Il CdS si pronuncia sul contenzioso tra Imballaggi Piemontesi e l'AGCM
Pubblicato il: 1/20/2024
Nella vertenza, Imballaggi Piemontesi S.r.l. è affiancata dagli avvocati Toti Musumeci, Eva Raffaella Desana ed Elodie Musumeci; Ds Smith Holding Italia S.p.A. è difesa dall'avvocato Emilio De Giorgi.
La controversia ha ad oggetto il provvedimento sanzionatorio n. 27849, adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato il 17 luglio 2019, nella parte in cui afferma che la Imballaggi Piemontesi s.r.l. ha partecipato ad una intesa restrittiva della concorrenza unica, complessa e continuata nel tempo, volta “a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli di cartone ondulato” e nella parte in cui le ha irrogato una sanzione di € 6.147.746,00.
Il Tar per il Lazio, Sezione Prima, con la sentenza n. 6052 del 24 maggio 2021 ha respinto il relativo ricorso, mentre, con la sentenza n. 2118 del 1° marzo 2023, questa Sezione ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, l’appello proposto dalla Imballaggi Piemontesi s.r.l. avverso la detta sentenza del Tar per il Lazio e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso di primo grado limitatamente alla quantificazione della sanzione, rimettendo la stessa ad una nuova determinazione dell’Autorità.
Nel corso del giudizio di appello, IP aveva eccepito la tardività del provvedimento per violazione del termine di conclusione del procedimento, lamentando che il TAR Lazio aveva ritenuto il termine meramente ordinatorio e non perentorio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, non definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione riservata al definitivo ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese, così provvede: dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo di revocazione; accoglie, in via rescindente, il primo motivo di revocazione e, per l’effetto, revoca, con esclusivo riferimento a tale profilo, la sentenza di questa Sezione n. 2118 del 1° marzo 2023; fissa per la trattazione della fase rescissoria relativa all’accolto vizio revocatorio l’udienza pubblica del 20 giugno 2024.