Accolto il ricorso dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale contro Sintermar
Pubblicato il: 1/20/2024
Nel contenzioso, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale è affiancata dall'avvocato Carlo Lenzetti; Sintermar S.p.A. è assistita dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Ernesto Stajano, Elena Orsetta Querci; Associazione Porti Italiani è difesa dall'avvocato Gianluigi Bizioli.
Con l’originario ricorso notificato in data 21 giugno 2021 la Società Servizi Integrati Terrestri Marittimi - Sintermar S.p.A. (d’ora in avanti Sintermar), operatore terminalista autorizzato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, premesso di utilizzare in regime di concessione demaniale marittima una banchina del porto di Livorno.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 21 settembre 2021, venivano reiterate le censure di cui ai motivi primo, secondo e terzo del ricorso principale che a dire della ricorrente sarebbero confermate dall’esame degli atti prodromici del Regolamento impugnato, ottenuti in copia grazie all’esercizio del diritto di accesso.
Il TAR per la Toscana accoglieva il ricorso sul rilievo che a maggiorazione del canone trovava causa nell’incremento del profitto che il concessionario consegue dall’uso cui la stessa è adibita e che non rappresentava più il corrispettivo del valore dell’area concessa ma finiva col colpire una manifestazione di (incremento di) profitto del concessionario, ovvero una manifestazione di ricchezza; tale circostanza imponeva di qualificare la maggiorazione come “tributo” adottato da un soggetto, l’Autorità, privo di competenza tributaria e in assenza di una norma che lo consentisse, con violazione del principio della riserva di legge in materia.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata respinge l’originario ricorso.