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Socotherm vince il contenzioso in Cassazione in materia IRES


Pubblicato il: 1/11/2024

Nel contenzioso, Socotherm S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giancarlo Zoppini, Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia.

La Socotherm S.p.A. presentò, in data 5 febbraio 2007, all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, tramite la Direzione Regionale del Veneto, un’istanza d’interpello, ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), per la disapplicazione del c.d. regime delle controlled foreign companies (CFC), previsto dall’articolo citato, in relazione alla partecipazione detenuta nella PPSC Industrial Holding SDN BHD, società localizzata in Malesia, Paese incluso nella black list prevista dal d.m. 21 novembre 2001, allegando all’istanza medesima, oltre che alla successiva memoria integrativa presentata in sede amministrativa, documentazione ritenuta dalla società istante idonea a comprovare lo svolgimento, da parte della collegata, di effettiva attività commerciale nello Stato (Malesia) ove ha sede, nonché l’assoggettamento a tassazione, nel predetto Paese, del reddito prodotto dalla propria collegata ad un livello d’imposizione congrua.

Detta istanza fu respinta dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con provvedimento del 24 luglio 2007.

La società impugnò detto provvedimento di diniego dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma, che accolse integralmente il ricorso della società.

L’Agenzia delle entrate impugnò la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio, che con la sentenza di cui in epigrafe, non notificata, respinse il gravame, ritenendo in primo luogo l’autonoma impugnabilità – viceversa contestata dall’Amministrazione appellantedel provvedimento di diniego dell’istanza d’interpello disapplicativo e ritenendo comprovato, da parte della società, lo svolgimento effettivo da parte della collegata di attività commerciale in Malesia; Paese, quest’ultimo, la cui normativa fiscale prevedeva una tassazione pari al 28% per le società residenti e non residenti, ciò che portava la CTR ad affermare che «non esiste un livello di tassazione notevolmente inferiore a quello italiano».

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione in forza di due motivi, il secondo dei quali articolato secondo un duplice ordine di censure. La società resiste con controricorso.

La Cassazione rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.