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Accolto l'appello di Fiera Roma per la locazione dei locali necessari allo svolgimento di prove selettive e concorsi pubblici


Pubblicato il: 1/22/2024

Nel contenzioso, Fiera Roma S.r.l. è affiancata dagli avvocati Pasquale Frisina e Caterina Mercurio; Ergife S.p.A. è assistita dall'avvocato Domenico Greco.

Fiera Roma S.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione del 5 settembre 2019 in favore di Ergife S.p.a. della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 50 del 2016, indetta per la locazione temporanea di locali idonei, situati nel territorio di Roma Capitale, con annessi servizi e attrezzature, per lo svolgimento delle prove preselettive relative al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di n. 291 borsisti al corso concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di n. 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Fiera Roma ha, poi, integrato il ricorso con motivi aggiunti che si limitano a ribadire le censure già dedotte nel ricorso principale.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha dichiarato irricevibile il ricorso e ha respinto l’istanza di condanna al risarcimento del danno per equivalente con sentenza n. 11611 del 2020, appellata da Fiera Roma.

L’appellante ha, chiesto, altresì, la condanna del Ministero resistente ad aggiudicare la gara a Fiera Roma ed a stipulare il relativo contratto secondo l’offerta da quest’ultimo presentata, da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito nonché, in subordine, la condanna del Ministero resistente al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore dell’appellante, non ristorabile in forma specifica.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie, unitamente all’istanza risarcitoria, come in motivazione; respinge in parte e per il resto dichiara inammissibile l’appello incidentale e i motivi aggiunti. Condanna Ergife S.p.a. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell’appellante, che si liquidano in euro 7000, oltre ad oneri di legge, e alle spese della verificazione.