Respinto il ricorso di A. Menarini per l'affidamento del servizio di fornitura di "lancette pungidito"
Pubblicato il: 1/22/2024
Nel contenzioso, A. Menarini Diagnostics S.r.l. è affiancata dagli avvocati Domenico Iaria e Ivan Marrone; la società Intercent-ER è assistita dall'avvocato Alessandro Lolli; Lifescan Italy S.r.l. è difesa dagli avvocati Mario Zoppellari e Marco Grando.
Con la determinazione n. 166 del 31 marzo 2022, Intercent-ER - Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Elettronici, ha indetto una procedura aperta telematica europea, per la stipula di un accordo quadro, finalizzata alla fornitura di “lancette pungidito” e di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia, da destinare in ambito territoriale e ospedaliero della Regione Emilia Romagna.
La durata del servizio è prevista in 60 mesi e il valore complessivo dell’appalto è pari ad € 58.586.284,85 (IVA esclusa); in particolare, il lotto 2, oggetto del presente giudizio, ha un valore di € 24.009.875,00 ed ha, per oggetto, un sistema per la misurazione della glicemia capillare ad alta portabilità con funzionalità aggiuntive e relativo materiale di consumo (strisce reattive per la determinazione della glicemia capillare).
L’appellante società A. Menarini Diagnostics ha impugnato, avanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna, l’esito della gara, in riferimento al lotto di cui è causa, e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo plurime censure, volte a sopravanzare nella menzionata graduatoria l’odierna controinteressata che la precede in graduatoria e, conseguentemente, l’aggiudicazione della quota maggiore della gara.
All’esito del giudizio, con la sentenza n. 453 del 21 giugno 2023, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
Avverso tale sentenza ha proposto appello A. Menarini Diagnostics, notificato a mezzo pec in data 27 ottobre 2023 e, nel censurarne l’erroneità per tre motivi, ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma, con il conseguente miglior posizionamento nella graduatoria in sostituzione della controinteressata.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Menarini, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata, dichiarando altresì improcedibile l’appello incidentale.