Rigettato l'appello di Anas in materia di accordi e convenzioni per i lavori autostradali di ATIVA
Pubblicato il: 1/23/2024
Nel contenzioso, ATIVA - Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta S.p.A. è affiancata dagli avvocati Umberto Giardini e Mario De Vergottini.
Con nota del 5 giugno 2008 indirizzata alle società concessionarie, Anas S.p.A. stabiliva che determinate categorie di atti, e segnatamente: a) accordi e convenzioni perfezionati nell’ambito della realizzazione dei lavori autostradali; b) accordi e convenzioni che comportano l’erogazione o la riscossione di contributi, a vario titolo, per la realizzazione dei lavori; c) accordi e convenzioni che comportano impegni modificativi dell’assetto patrimoniale [esclusi gli atti previsti nell’ambito delle procedure espropriative e quelli sostitutivi delle stesse]; d) convenzioni con le quali i terzi autorizzano l’attraversamento di opere di loro proprietà con infrastrutture autostradali - avrebbero dovuto essere trasmessi all’Anas, sia per una preventiva valutazione che per una definitiva approvazione con provvedimento espresso.
Con missiva del 5 agosto 2008 la ATIVA - Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta S.p.A. contestava la legittimità del provvedimento e ne chiedeva il riesame, con riferimento agli atti di concessione e rinnovo per l’attraversamento o l’uso, da parte di terzi, del sedime autostradale e relative pertinenze, trattandosi di atti di gestione ordinaria dell’infrastruttura autostradale.
L’istanza veniva respinta dall’Anas.
Con ricorso innanzi al T.a.r. per il Lazio, la ATIVA S.p.a. ha impugnato le succitate note.
Con sentenza 23 gennaio 2017, n. 1204, il T.a.r. ha accolto il ricorso, ritenendo non configurabile un generale potere di Anas di autorizzare preventivamente e di approvare definitivamente tutti i contratti che le società concessionarie autostradali stipulano con enti terzi.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anas S.p.a., rimasti soccombenti, hanno proposto appello chiedendo la riforma della suddetta sentenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna Anas S.p.a. al pagamento delle spese giudiziali in favore di ATIVA - Autostrada Torino Ivrea Valle d’Aosta S.p.A., liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.