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Rigettato il ricorso di Benten S.r.l. in materia di tributi, IVA e cessione di attivi da fallimento


Pubblicato il: 1/12/2024

Nel contenzioso, Benten S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giuseppe Melis.

La società contribuente BENTEN S.r.l., terzo assuntore del concordato fallimentare nel Fallimento Mediafiction S.r.l. e cessionaria degli attivi del fallimento (tra cui un credito IVA originariamente dell’importo di € 21.240.776,00), ha separatamente impugnato il silenzio-rifiuto di rimborso della menzionata eccedenza di imposta, nonché un successivo provvedimento di diniego parziale del minor importo di € 10.984.615,56. L’eccedenza di imposta si era formata nel periodo di imposta 2005 (ante fallimento), risultava dalla dichiarazione IVA dell’anno 2006 ed era stata riportata a nuovo nei periodi di imposta successivi, per essere poi chiesta a rimborso dal Fallimento nel 2012 quale minor credito dell’ultimo triennio ex art. 30, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L’Amministrazione finanziaria ha dedotto l’esistenza di un minor credito di imposta, in forza dell’emissione di quattro note di rettifica da parte dell’originario emittente, creditore del Fallimento non contabilizzate dal cessionario dichiarato fallito. Le note di rettifica – come risulta dalla sentenza impugnata – avevano a oggetto lo storno di canoni di un contratto di affitto di azienda, di cui alle fatture di acquisto del Fallimento nn. 90 – 93 del 14 settembre 2005. Per l’effetto, l’Ufficio ha opposto la corrispondente riduzione dell’originaria eccedenza di imposta, già generata dalle fatture di acquisto, il cui credito era stato oggetto di successiva rinuncia da parte del creditore.

La società contribuente ha invocato la cristallizzazione dell’eccedenza IVA, mai oggetto di rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, nonché (per quanto qui ancora rileva) l’illegittima emissione delle note di credito, in quanto frutto di «rinuncia unilaterale» al credito, delle quali il curatore legittimamente non aveva tenuto conto.

La CTP di Roma ha rigettato i ricorsi, con sentenza confermata dalla CTR del Lazio che, con sentenza in data 20 settembre 2019, previa riunione degli appelli proposti dalla società contribuente, li ha rigettati.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 35.000,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

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