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Accolto il ricorso di AE contro BNP Paribas in materia di accertamento con adesione IRES


Pubblicato il: 1/15/2024

Nel contenzioso, BNP Paribas Lease Group è affiancata dall'avvocato Claudio Coggiatti.

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, nei confronti della Bnp Paribas Lease Group s.p.a., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Milano aveva accolto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto frapposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso di parte dell’Ires versata per l’anno 2005 e, per l’effetto, ha annullato il silenzio rifiuto ed ordinato all’Amministrazione di provvedere al rimborso.

L’Ufficio emetteva avviso di accertamento con il quale rettificava, ai fini Ires, oltre che Irap ed Iva, la dichiarazione per l’anno 2005. Tra gli altri rilievi, l’Ufficio contestava alla contribuente l’indebita deduzione della somma di euro 1.454.512,26 a titolo variazioni in diminuzione relative alle quote di accontamento/svalutazioni crediti effettuate negli esercizi precedenti ed eccedenti la soglia di deducibilità di cui all’art. 106, comma 3, t.u.i.r.

L’accertamento veniva definito con atto di adesione, sottoscritto il 5 novembre 2010, ci seguiva il versamento in data 9 novembre 2010 della somma di euro 1.300.084,70 ex art. 9 d.lgs. n. 218 del 1997.

Poiché nell’anno 2005 la società aveva utilizzato gli accantonamenti in discorso, per un importo di euro 6.221.269,00 cui corrispondeva un’imposta Irpeg di euro 2.053.018,77, in data 29 dicembre 2010, sempre con riferimento all’anno di imposta 2005, presentava dichiarazione integrativa con cui riduceva la base imponibile Ires, portando in diminuzione detta ultima somma, compilando il quadro RX, chiedeva di utilizzare in compensazione il credito Ires.

In data 4 dicembre 2012 la società presentava istanza di rimborso di detta ultima somma e, maturati i termini, ricorreva avverso il silenzio rifiuto.

La C.t.p. rigettava il ricorso e la C.t.r. accoglieva l'appello della società contribuente.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi del giudizio di merito; condanna la controricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.