La Cassazione si pronuncia nel contenzioso tra AE e Gaia SAS (Green Utility Italia)
Pubblicato il: 1/16/2024
Nel contenzioso, Gaia SAS di Green Utility Italia S.r.l. & C. è affiancata dall'avvocato Berardino Iacobucci.
Con la sentenza n. 69/2021, emessa in data 18/06/2021 e pubblicata in data 13/07/2021, la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado che aveva accolto il ricorso della società Gaia s.a.s. di Green Utility Italia s.r.l. & c. contro il silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione sull’istanza di rimborso della somma di euro 758.451,00 per Ires anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; in particolare la società invocava la detassazione prevista dall’art. 6, commi 13 - 19, della l. n. 388 del 2000 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sull’assunto di aver realizzato cinque campi di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e di aver dimostrato, mediante perizia, il valore della componente ambientale dell’investimento.
In particolare, i giudici d’appello evidenziavano che: - le norme in questione non consentivano di escludere dal beneficio le imprese aventi ad oggetto esclusivamente la produzione e la cessione a terzi di energia elettrica, non prevedendo il requisito dell’autoconsumo; - l’avvenuta abrogazione del beneficio da parte del d.l. n. 83 del 2012 conv. in l. n. 134 del 2012 faceva salvi i procedimenti avviati in data anteriore al 26/06/2012; nel caso di specie l’agevolazione non richiedeva alcun procedimento trattandosi di un diritto da fruire in sede di dichiarazione; peraltro il d.m. 5/07/2012 aveva consentito il cumulo dell’agevolazione con la tariffa incentivante del V conto energia riconoscendone quindi la persistente vigenza; infine in tal senso si era espressa la stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione 58E del 2016, che faceva riferimento alla salvezza degli investimenti ambientali realizzati alla data del 25/06/2012; - la mancata fruizione della detassazione nell’anno di competenza non costituiva una manifestazione di volontà negoziale non emendabile; - l’Agenzia non aveva adeguatamente contestato, avendo espresso un silenzio rifiuto, la perizia di parte prodotta dalla società che peraltro rispettava il metodo differenziale rispetto ad investimento tradizionale ed era idonea a determinare l’ammontare del reddito soggetto a detassazione.
Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi. Resiste la società con controricorso.
La Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società controricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito.