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Respinto il ricorso dell'AGCM contro Edison per asserita pubblicità ingannevole e comparativa


Pubblicato il: 1/23/2024

Nel contenzioso, Edison Energia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Natalino Irti, Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti e Saverio Pellicano.

In data 1° luglio 2015, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avviava a carico di Edison Energia S.p.A., ai sensi dell’art. 27, comma 3, D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo), nonché, dell’art. 6 del «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie», un procedimento teso all’accertamento di eventuali illeciti nell’espletamento dell’attività di «vendita di energia elettrica e gas naturale ai propri clienti domestici e alle microimprese».

A conclusione dell’istruttoria svolta in contraddittorio l’Autorità, con provvedimento n. 26017, notificato il 13 giugno 2016, sanzionava la Società.

Edison, con ricorso iscritto al n. 10132/2016, impugnava il provvedimento sanzionatorio dinanzi al Tar per il Lazio sostenendo l’insussistenza della condotta contestata e allegando a sostegno della posizione espressa l’esiguità delle problematiche riscontrate a proprio carico; l’assenza dell’elemento soggettivo stante l’affidamento della riscossione dei crediti a soggetti esterni, nonché, la sproporzione dell’importo della sanzione irrogata rispetto alla effettiva gravità della condotta oggetto di contestazione.

Il Tar, con sentenza n. 15321 del 18 novembre 2022, accoglieva in parte il ricorso rideterminando l’importo della sanzione ex art. 134 c.p.a. in € 500.000,00 relativamente alle condotte oggetto della Pratica A ed annullando integralmente la sanzione relativa alle condotte oggetto della Pratica B. La sentenza veniva impugnata dall’AGCM.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.