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Respinto il ricorso di Forint S.p.A. per l'aggiudicazione dell'appalto di fornitura di vestiario alla Polizia Locale di Bari


Pubblicato il: 1/24/2024

Nella vertenza, Forint S.p.A. è affiancata dall'avvocato Andrea Massignani; il Comune di Bari è difeso dagli avvocati Chiara Lonero Baldassarra e Anna Lucia De Luca.

La società Forint S.p.A. interpone appello avverso la sentenza del Tar Puglia, sede di Bari, sez. I, 22 febbraio 2023 n. 351, con cui si è rigettata l’impugnativa (con richiesta di subentro nel contratto eventualmente stipulato) proposta dalla stessa società avverso la determinazione dirigenziale n. 2022/10/00151 del 29 settembre 2022 del Dirigente della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici del Comune di Bari, relativa all’aggiudicazione del lotto n. 1 alla controinteressata Modit Group S.r.l. della gara mediante procedura aperta telematica F22001 per l'affidamento dell'accordo quadro per la fornitura di vestiario pluristagionale del personale della Polizia Locale di Bari.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione Forint è insorta con ricorso innanzi al Tar Puglia, sede di Bari, articolando le seguenti censure: Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1, 6, 7, 13, 16, 17 e 18 del bando di gara, 6 e 9 del disciplinare, art. 8 disciplinare tecnico, artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 50 del 2016 - Eccesso di potere (disparità di trattamento - erronea valutazione dei fatti - difetto di istruttoria - carenza del presupposto - ingiustizia manifesta - violazione del giusto procedimento).

In tesi attorea il provvedimento di aggiudicazione in favore di Modit Group era da considerarsi illegittimo, attesa l’invalidità dell’offerta di tale concorrente in ragione della mancata presentazione (costituente obbligo insostituibile, nonché inequivoco e chiaro) sul portale telematico dell’offerta tecnico - qualitativa a valutazione discrezionale, sottoscritta digitalmente, in violazione della prescrizione dell’art. 18 del Bando di Gara nonché in considerazione del rilievo che all’interno dei cartoni contenenti il campionario, presentati da detta offerente, il documento titolato “schede tecniche” era privo di qualsivoglia sottoscrizione.

Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite.