Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto l'appello di Calenia Energia per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica a gas naturale


Pubblicato il: 1/24/2024

Nella vertenza, Calenia Energia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luigi Crisari e Antonio Cosimo Cuppone; il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caserta è difeso dall'avvocato Fabio Russo.

La questione controversa riguarda la corresponsione degli oneri di urbanizzazione da parte di Calenia Energia SPA autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto di autorizzazione unica n. 55.06.2004 del 10 maggio 2004, alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato a gas naturale, da ubicare nell'area industriale di Sparanise, in provincia di Caserta.

In data 2 marzo 2005, la società stipulava con il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Caserta una convenzione con cui venivano stabiliti gli oneri per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione necessarie all'area interessata dall'impianto autorizzato dal Ministero; in particolare veniva stabilito che la ricorrente dovesse versare, a fronte di un ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione - quantificati dal Consorzio in complessivi € 498.881,00, oltre I.V.A - l'importo di euro 95.601,00; tale importo era, infatti, stato determinato a parziale compensazione delle opere che la stessa esponente si era impegnata a realizzare in favore del Consorzio, consistenti in un "impianto di depurazione a disposizione delle aziende limitrofe che vorranno servirsene, oltre che delle necessarie infrastrutture primarie.

L’appellante, in un secondo momento, riteneva che, a seguito della realizzazione della centrale termoelettrica oggetto dell’autorizzazione unica, la società avrebbe dovuto essere esentata ex lege dal pagamento dei predetti oneri.

L’iter giurisdizionale della presente controversia ha visto adito prima il Giudice ordinario, che ha declinato la giurisdizione, per cui l’appellante ha proposto ricorso al Tar Lazio, che lo ha rigettato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l 'appello. Spese compensate.