Accolto l'appello del Comune di Coriano per la demolizione di una antenna Wind Tre
Pubblicato il: 1/25/2024
Nella vertenza, il Comune di Coriano è affiancato dall'avvocato Marco Ernesto Perrone; Wind Tre S.p.A. è assistito dall'avvocato Giuseppe Sartorio.
Viene appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, (Sezione Prima), n. 340/2023, di reiezione del ricorso e motivi aggiunti proposti dal Comune di Coriano avverso il decreto del Direttore Generale del Ministero della Cultura - Dir. Gen. Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 199 del 08.03.2022, col quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 42/2004, dal Comune per l’annullamento del decreto appositivo del vincolo ex art. 10 d.lgs. 42/2004 del Cimitero di Coriano, ritenuto “immobile realizzato da più di settant’anni e caratterizzato da tipica forma ottagonale mantenuta anche in seguito alle avvenute trasformazioni edilizie nel corso degli anni”.
Con i motivi aggiunti, il Comune ha impugnato il decreto n. 347/2022, adottato, ai sensi dell’art. 160 d.lgs. 42/2004, dal Direttore Generale del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, contenente l’ingiunzione, diretta al Comune, a demolire l’antenna, realizzata da Wind Tre S.p.A. in forza d’autorizzazione del 2020, nell’area su cui insiste il predetto vincolo diretto, stante l’assenza del nullaosta prescritto dall’art. 21 del Codice beni Culturali.
Il Tar ha respinto l’appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti di prime cure ai sensi della motivazione e annulla gli atti impugnati per quanto di ragione. Condanna il Ministero della Cultura alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Comune di Coriano e di Wind Tre S.p.A. liquidate complessivamente in 10.000,00 (diecimila) euro, oltre diritti ed accessori di legge, da dividersi fra loro in parti uguali e da distrarsi, nella parte di propria competenza, a favore del difensore della detta società che si è dichiarato antistatario.

