Rigettato il ricorso di Synergie per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato in favore degli enti regionali
Pubblicato il: 1/26/2024
Nel contenzioso, Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giovanni Pesce e Francesco Scanzano; Regione Friuli Venezia Giulia è assistita dagli avvocati Beatrice Croppo e Daniela Iuri; Randstad Italia S.p.A. è difesa dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti.
La società Synergie ha avanzato ricorso avverso l'aggiudicazione di un appalto per la somministrazione di lavoratori a tempo determinato a favore degli enti regionali; con importo a base d’asta pari a 22,5 milioni di euro e della durata di tre anni.
Synergie veniva esclusa sia in quanto avrebbe formulato una offerta economica sostanzialmente indeterminata a causa di una discrepanza tra le due tabelle in cui si doveva comporre l’offerta, sia in quanto non avrebbe indicato alcuna cifra per gli oneri finanziari relativi alla categoria di lavoratori A1. Il provvedimento di esclusione aveva dunque natura di atto plurimotivato.
La società esclusa riteneva che la suddetta discrepanza fosse da attribuire a mero errore materiale. Il TAR FVG ha tuttavia rigettato il ricorso di Synergie in quanto l’errore non era ictu oculi evidente e dunque automaticamente emendabile. Di qui l’assenza dei presupposti onde poter ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio ed anzi la sussistenza di un’offerta sostanzialmente ambigua ed indeterminata, dunque suscettiva di sicura esclusione dalla gara.
La sentenza di primo grado ha formato oggetto di appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 4.000 (quattromila/00), oltre IVA e CPA ove dovute e da corrispondere in favore di ciascuno dei soggetti costituiti (Regione Friuli e Randstad).