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Accolto il ricorso di Volere Volare per l'accesso ai benefici energetici per impianti eolici on-shore


Pubblicato il: 1/27/2024

Nel contenzioso, Volere Volare S.r.l. è affiancata dall'avvocato Sara Di Cunzolo; GSE S.p.A. è assistita dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese.

La società Volere Volare S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 8242/2021 con la quale il T.a.r. per il Lazio, Sez. III ter, ha respinto il ricorso (presentato con nrg. 11231/2014) avverso il provvedimento emanato dal Gestore per i servizi energetici con cui lo stesso GSE ha disposto la decadenza della società stessa dal regime dei benefici incentivanti.

In fatto, occorre precisare che la società appellante è una società attiva nel mercato delle energie rinnovabili, titolare di cinque impianti di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 200 KW ciascuno, ottenuti con atto di cessione del 4 ottobre 2012 dal precedente titolare, la società Enerpas s.r.l. In particolare, quest’ultima, nell’agosto del 2012, aveva ottenuto il titolo abilitativo per la costruzione degli impianti nella forma della PAS, e poi, una volta diventata titolare, l’odierna appellante aveva presentato domanda di iscrizione al registro informatico tenuto dal GSE per l’accesso al regime incentivante.

GSE rispondeva alla società emanando un provvedimento di decadenza della società dal regime incentivante poiché sarebbe emerso che la “Società ha conseguito la titolarità delle autorizzazioni per effetto della voltura rilasciata dal Comune di Melfi il 26 giugno 2013, vale a dire successivamente alle richieste di iscrizione, vista la carenza dei requisiti necessari per le medesime”.

La società ha proposto ricorso davanti al T.a.r. per il Lazio chiedendo l’annullamento del provvedimento di decadenza emanato dal GSE per distinti profili di illegittimità.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 8242/2021, ha rigettato il ricorso proposto dalla società.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9076/2021), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado di giudizio compensate.