Respinto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane avverso la richiesta di deposito fiscale avanzata da Hidrochemical
Pubblicato il: 1/26/2024
Nel contenzioso, Hidrochemical Service S.r.l. è affiancata dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno impugnato la sentenza del T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II, n. 1250/2022 del 20 luglio 2022, chiedendone la riforma.
La sentenza appellata ha accolto il ricorso della Hidrochemical Service S.r.l. avverso la nota dell’Ufficio delle Dogane di Taranto del 18 gennaio 2019 recante invito alla Società a presentare una formale istanza per l’istituzione presso il proprio sito del deposito fiscale ex art. 5 del d.lgs. n. 504/1995 (c.d. TUA).
Hidrochemical gestisce una piattaforma polifunzionale sita in Taranto, in loc. Punta Rondinella, giusta A.I.A. rilasciata con determinazione regionale del 27 luglio 2009 e prorogata con determinazione provinciale del 17 giugno 2015. Avvalendosi di detta struttura, la Società svolge – in uno con la Morfini S.p.A. (associate in raggruppamento temporaneo di imprese) – l’attività di raccolta e trasferimento delle acque di sentina, di zavorra, delle morchie e delle acque di lavaggio (“slop”) delle navi in sosta nel Porto di Taranto, unitamente a quelle di transito comunitario: la Società è stata autorizzata allo smaltimento dei suddetti rifiuti attraverso termodistruzione e senza recupero di calore, al fine di beneficiare, sotto il profilo fiscale, dell’esenzione di accisa gravante.
All’esito di complesse verifiche effettuate dall’Ufficio delle Dogane di Taranto anche con l’ausilio della Sezione Operativa Navale di Taranto della Guardia di Finanza, veniva contestato alla Hidrochemical che le sostanze ottenute dal trattamento da essa effettuato dovessero essere qualificate non come rifiuti, ma come prodotti energetici o carburanti, in quanto tali soggetti ad accisa ai sensi dell’art. 21, comma 5, del TUA.
Il T.A.R. Puglia, Lecce, dopo avere respinto le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle Amministrazioni resistenti (compresa quella di giurisdizione), nel merito ha evidenziato il nesso di presupposizione esistente tra il verbale di constatazione del 28 settembre 2017 e la nota oggetto di impugnazione, essendo l’accertamento fattuale contenuto in detto verbale posto a fondamento della nota stessa: per l’effetto, preso atto dell’intervenuto annullamento, ad opera della già citata sentenza dello stesso T.A.R. Puglia, Lecce, n. 652/2021, del verbale del 28 settembre 2017, ha ritenuto fondato il ricorso avverso la nota del 18 gennaio 2019.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese del giudizio di appello.