Respinto il ricorso di Ide@s avverso il diniego di accesso agli incentivi energetici
Pubblicato il: 1/27/2024
Nel contenzioso, Ide@s S.r.l. è affiancata dagli avvocati Carmine Bencivenga e Vittorio Micocci; il GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. è assistito dagli avvocati Antonio Pugliese e Fabio Garella.
IDE@S s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 1229 del 20 gennaio 2021 con la quale il T.a.r. per il Lazio, Sez. III Ter, ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del GSE del 23 aprile 2019, avente ad oggetto: “FER102418: Attività di controllo svolta ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 28/2011 e ai sensi dell’art. 1, D.M. 31 gennaio 2014, sull'impianto eolico, sito nel Comune di Balvano. Comunicazione di esito”, con cui il GSE ha comunicato “che durante l'attività di controllo è stata riscontrata, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Controlli, la violazione rilevante di cui all'Allegato 1, lettere a), che comporta la decadenza del diritto agli incentivi”, nonché il provvedimento prot. GSE/P20170075017 dell’11 ottobre 2017 di comunicazione di avvio del procedimento di svolgimento dell’attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ed il provvedimento prot. GSE/P20180027953 del 3 aprile 2018 di comunicazione della sospensione del procedimento dell’attività di controllo.
In primo grado la società ricorrente ha proposto un unico articolato motivo di ricorso, lamentando: l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; il travisamento dei fatti, la contraddittorietà e l’irragionevolezza; la mancata comparazione di interessi nonché la violazione del principio di proporzionalità, del legittimo affidamento e della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile.
Il Tribunale adìto ha respinto il ricorso, condannando la Società al pagamento delle spese (€ 3.500,00) nei confronti del GSE e compensandole nei confronti dei Ministeri controinteressati.
Il T.a.r., con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto infondato il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3492/2021), lo respinge. Condanna parte appellante al rimborso, in favore di GSE, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti.