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Respinto il ricorso di Italiana Petroli S.p.A. contro il Comune di Trani


Pubblicato il: 1/27/2024

Nel contenzioso, Italiana Petroli S.p.A. è affiancata dagli avvocati Ferdinando Carabba Tettamanti e Gaetano Zurlo; il Comune di Trani è difeso dall'avvocato Michele Capurso.

Italiana Petroli s.p.a., ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari la nota prot. n. 20729 del 24 marzo 2022, trasmessa a mezzo pec in pari data, con cui il Comune di Trani ha comunicato alla Italiana Petroli s.p.a. la disdetta, a decorrere dal 30 giugno 2022, dal contratto di concessione dell’area di proprietà comunale sita in Trani, in via Imbriani, 119/A/B su cui insiste l’impianto di distribuzione carburanti di detta società.

La società ricorrente in prime cure, nell’impugnare il provvedimento in epigrafe indicato, ha dedotto l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, sproporzione, illogicità, ingiustizia manifesta per la asserita non demanialità dell’area; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 41 e 97 Cost.; la violazione del principio di buona fede e leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione; l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, sproporzione, illogicità, ingiustizia manifesta.

Il Tribunale inizialmente, nell’accogliere l’istanza cautelare della ricorrente con l’ordinanza n. 215 del 6 maggio 2022, ha disposto attività istruttorio e richiesto una relazione al Comune. Infine, con la sentenza n. 1821 del 27 dicembre 2022, il Tribunale, dopo avere affermato la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., ha respinto il ricorso.

Avverso tale sentenza ha proposto appello Italiana Petroli s.p.a., assumendone l’erroneità per due distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento dell’atto in prime cure impugnato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Italiana Petroli s.p.a., lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna Italiana Petroli s.p.a. a rifondere in favore del Comune di Trani le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre gli accessori come per legge.