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Respinto il ricorso di Italiana Petroli avverso l'ordinanza di liberazione di area comunale


Pubblicato il: 1/26/2024

Nel contenzioso, Italiana Petroli S.p.A. è affiancata dagli avvocati Ferdinando Carabba Tettamanti e Gaetano Zurlo; il Comune di Corato è difeso dall'avvocato Michele Dionigi.

Italiana Petroli s.p.a., ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, la nota del Comune di Corato, Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Ambiente – Agricoltura, prot. n. 0012134/2022 trasmessa a mezzo pec in data 8 marzo 2022, con cui è stato ingiunto alla Italiana Petroli s.p.a. di liberare entro 30 giorni l’area comunale sita in viale E. Fieramosca - via Andria su cui insiste l’impianto di distribuzione carburanti di proprietà della medesima società.

La società ricorrente in prime cure, nell’impugnare il provvedimento in epigrafe indicato, ha dedotto censure così riassumibili: 1) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, sproporzione, illogicità, ingiustizia manifesta per la asserita non demanialità dell’area; 2) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 41 e 97 Cost.; la violazione del principio di buona fede e leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione; l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento, sproporzione, illogicità, ingiustizia manifesta.

Con la sentenza n. 1820 del 27 dicembre 2022, il Tribunale, dopo avere affermato la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., ha respinto il ricorso.

Avverso tale sentenza ha proposto appello Italiana Petroli s.p.a., assumendone l’erroneità per due distinti motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento dell’atto in prime cure impugnato.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Italiana Petroli s.p.a., lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna Italiana Petroli s.p.a. a rifondere in favore del Comune di Corato le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre gli accessori come per legge.