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Respinto l'appello di Cellnex Italia per la realizzazione di una stazione radio base telefonica


Pubblicato il: 1/27/2024

Nel contenzioso, Cellnex Italia S.p.A. è affiancata dall'avvocato Salvatore Abramo; Wind Tre S.p.A. è assistita dall'avvocato Giuseppe Sartorio.

La Cellnex Italia S.p.A. e la Wind Tre S.p.A. hanno presentato al Comune di Ascea ed all’ARPA Campania, istanza congiunta di autorizzazione ex art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed ex 87, comma 3, d.lgs. n. 259/2003, acquisita al protocollo comunale con il n. 6079 del 27 luglio 2020, per la realizzazione di una stazione radio base a servizio della telefonia mobile Wind Tre S.p.A., su infrastruttura di proprietà Cellnex Italia S.p.A., tipologia Raw Land, da ubicare nel Comune di Ascea (Sa), Via San Francesco snc, identificato al N.C.T. della provincia di Salerno, comune censuario di Ascea, al foglio di mappa 3, particella 158.

Il Consiglio Comunale di Ascea, con la deliberazione n. 43 del 19 novembre 2021, ha approvato integralmente la proposta di deliberazione, con cui è stato espresso parere sfavorevole in relazione alla realizzazione dell’impianto.

Il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in data 24 gennaio 2022, ha espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere in discorso.

Tali atti, unitamente ad altri connessi e presupposti, sono stati impugnati dalla Cellnex Italia s.p.a. dinanzi al Tar per la Campania, Sezione staccata di Salerno, con ricorso introduttivo del giudizio e motivi aggiunti; nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum la Wind Tre s.p.a.

Il Tar per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, con la sentenza n. 3385 del 12 dicembre 2022, ha respinto sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti.

Cellnex Italia s.p.a. ha interposto appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 5356 del 2023). Compensa le spese del giudizio tra le parti.