Accolto l'appello di Eolica Mediterranea per l'accesso agli incentivi energetici per impianti eolici on-shore
Pubblicato il: 1/29/2024
Nel contenzioso, Energia Eolica Mediterranea S.r.l. è affiancata dall'avvocato Andrea Maffettone; GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese.
Energia Eolica Mediterranea S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 8739 del 21 luglio 2021, con la quale il T.a.r. per il Lazio, Sez. III Ter, ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento del Gestore dei servizi energetici S.p.a. del 10 giugno 2016, recante il diniego della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per l'intervento di integrale ricostruzione di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza pari a 0,900 MW - codice registro: EO9LN_RG2013.
In fatto occorre precisare che la EEM inoltrava, in data 15 aprile 2013, domanda per l’iscrizione nel registro EOLN_RG2013, dichiarando di usufruire della priorità di cui all’art 1, comma 3, lettera f) del DM del 6 luglio 2012 per essere iscritta in posizione non utile nella graduatoria del precedente registro EOLN_RG2012.
L’impianto, ai fini della formazione della graduatoria, si giovava pertanto del prefato criterio di priorità, ottenendo l’inserimento nella graduatoria in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza disponibile per l’anno 2014.
Il GSE, nell’ambito dell’avviato procedimento di verifica e controllo, accertava però che ai fini dell’iscrizione al registro era stato dichiarato un dato di potenza elettrica nominale di 0,900 MW (in luogo di 0,950 MW) e che l’impianto aveva di conseguenza indebitamente beneficiato, ai fini della formazione della graduatoria, del vantaggio derivante dall'applicazione del criterio della minor potenza degli impianti di cui all’art 1, comma 3, lettera g) del D.M. 2012.
Avverso tale decisione la EEM è insorta innanzi al T.a.r. Lazio, con istanza di sospensione cautelare.
Il T.a.r., successivamente, con la sentenza segnata in epigrafe ha rigettato il ricorso della EEM, condannandola al pagamento delle spese di lite in favore del GSE, nella misura di euro 3.500,00, oltre oneri e accessori di legge.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9181/2021), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti ivi impugnati.