Respinto l'appello di Mare S.p.A. in opposizione a decreto ingiuntivo del GSE
Pubblicato il: 1/29/2024
Nella vertenza, Mare S.p.A. è affiancata dall'avvocato Cristiano Augusto Tofani; il GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani e Antonio Pugliese.
Mare S.p.a. ha impugnato la sentenza n. 10936/2021, pubblicata il 25 ottobre 2021, con la quale il T.a.r. per il Lazio, Sez. III Ter, ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 74/2020 del 20 gennaio 2020, con cui il medesimo Tribunale, nel ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 14269/2019, notificato in data 21 gennaio 2020, le ha ingiunto il pagamento della somma di € 1.338.350,47 (oltre interessi legali e accessori) in favore del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a., con condanna al pagamento delle spese e compensi di difesa liquidati in euro 3.000,00, in favore del procuratore antistatario.
La pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto dalla Mare S.p.a. trae origine dalla nota prot. GSE/P20160013444 del 10 febbraio 2016, con cui il GSE le comunicava la decadenza dalle tariffe incentivanti riconosciute con provvedimento del 28 dicembre 2011, prot. n. GSE/P20110103217, nella misura pari a 0,4220 €/kWh (cd. II Conto Energia).
Il T.a.r. del Lazio, Sezione Terza Ter, nelle more, accoglieva la domanda monitoria del GSE, e, per l’effetto, ordinava alla Mare S.p.A. di pagare le somme richieste, oltre a rifondere le spese di lite quantificate in euro 3.000,00 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il T.a.r. per il Lazio, affermata pregiudizialmente la propria giurisdizione sulla materia oggetto del contendere e preso atto della sopravvenuta declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Consiglio di Stato nel distinto giudizio iscritto al R.G. n. 9714/2019, respingeva l’opposizione della Mare S.p.a., condannandola alle spese di lite.
Con l’odierno appello la società opponente ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, riproponendo in chiave critica il motivo di doglianza disatteso dal T.a.r. del Lazio in punto di carenza del requisito della certezza del credito azionato dal GSE.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9556/2021), lo respinge. Condanna parte appellante al rimborso, in favore di GSE S.p.a., delle spese di grado nell’importo di € 7.000,00 (settemila/00) oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti.