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Respinto il ricorso di Marmi Fontanelli contro il GSE


Pubblicato il: 1/29/2024

Nel contenzioso, Marmi Fontanelli S.r.l. è affiancata dall'avvocato Francesco Morcavallo; GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese.

La Società Marmi Fontanelli s.r.l. ha impugnato la sentenza segnata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso l’art. 11, comma 6, del d.m. 5 maggio 2011 (c.d. “quarto conto energia”), respingendolo nel merito in relazione al provvedimento del 9 ottobre 2013 con cui il Gestore dei servizi energetici (G.S.E.) le ha negato il riconoscimento della tariffa richiesta in data 2 aprile 2013 per il suo impianto fotovoltaico della potenza di 64 kW, collocato su un immobile sito in Comune di Vezzano sul Crostolo ed entrato in esercizio il 21 agosto 2012.

Il giudice di primo grado ha altresì dichiarato inammissibile, in quanto proposto con mera memoria non notificata alla controparte, il motivo di ricorso riferito alla invocata applicazione dell’art. 40, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, adottato in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, del quale ha sostenuto la portata retroattiva, che avrebbe dovuto fare venir le ragioni del diniego.

Con comunicazione di avvio del procedimento di diniego del 5 agosto 2013 il G.s.e., oltre a ribadire le già rilevate carenze documentali, ha ricordato il mancato rispetto del termine di 15 giorni per la presentazione della richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti, essendo la stessa stata inoltrata il 2 aprile 2013, quindi dopo ben 224 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, avvenuta il 21 agosto 2012. La Società dava riscontro con nota del 28 agosto 2013, sostanzialmente ribadendo soltanto l’impossibilità di munirsi delle certificazioni richieste, a causa di problemi di insolvenza dell’azienda produttrice.

Nel merito, il T.a.r. per il Lazio ha ritenuto il ricorso infondato, condannando altresì la ricorrente al pagamento delle spese di giustizia, quantificate in euro 3.500/00, in quanto il diniego di accesso agli incentivi nel caso di specie conseguirebbe alla pedissequa applicazione delle previsioni di cui all’art. 11, comma 6, del d.m. 5 maggio 2011, dettate per gli impianti entrati in esercizio, come quello in controversia, dopo il 30 giugno 2012.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.