Respinto il ricorso di Anas contro Ap Italia per l'istallazione di impianti pubblicitari
Pubblicato il: 1/30/2024
Nella vertenza, Ap Italia S.r.l. è affiancata dagli avvocati Paola Conticiani e Fabio Massimo Ventura.
ANAS s.p.a. propone appello avverso la sentenza n. 00465/2018 con cui il T.a.r. dell’Umbria ha accolto il ricorso di AP Italia s.r.l. in liquidazione e Wayap s.r.l., rispettivamente società cedente e cessionaria del ramo d’azienda, per l’annullamento della nota del 23 marzo 2015 prot. n. CPG-0005831-P con la quale il Compartimento della Viabilità per l’Umbria di ANAS s.p.a. ha negato la voltura delle autorizzazioni per impianti pubblicitari intestate ad AP in favore della cessionaria in ragione della morosità nel pagamento di canoni pregressi.
Il TAR, con la sentenza impugnata, ha accolto i primi due motivi di ricorso.
Con il presente appello ANAS critica la sentenza impugnata deducendone l’erroneità per tre motivi di diritto, privi di rubrica.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante ANAS s.p.a. alla rifusione delle spese di giudizio a favore delle società Ap Italia S.r.l. in liquidazione e Wayap S.r.l. che liquida forfettariamente in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri e accessori se per legge dovuti.