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Accolto il ricorso di CBH Hospital per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria


Pubblicato il: 1/30/2024

Nel contenzioso, CBH - Città di Bari Hospital S.p.A. è affiancato dall'avvocato Giovanni Abbattista; il Comune di Bari è difeso dall'avvocato Mariangela Lioce.

CBH - Città di Bari Hospital S.p.A. ha agito davanti al T.A.R. della Puglia sia per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Bari sull’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria specialistica (medicina di laboratorio e diagnostica per immagini), sia per il risarcimento del danno e per l’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento.

Il T.A.R. con la sentenza gravata, adottata all’esito del giudizio condotto in camera di consiglio con rito speciale ex artt. 87 e 117 cod. proc. amm., ha accolto il ricorso avverso il silenzio, ma ha rigettato sia la domanda di risarcimento del danno, che quella di indennizzo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990: la prima per difetto di prova degli elementi costituitivi la fattispecie di responsabilità; la seconda per difetto di “prova dell’imputabilità del ritardo a comportamento colpevole dell’Amministrazione”.

La ricorrente in primo grado ha impugnato tale sentenza con ricorso in appello, censurando la pronuncia del primo giudice in relazione a questi due capi, anzitutto nella parte in cui le relative domande non sono state decise mediante conversione del rito; ha quindi insistito per l’accoglimento di tali domande.

Il Comune di Bari si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado con rinvio della causa al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia.