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Respinto il ricorso di CMD S.r.l. per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie


Pubblicato il: 1/30/2024

Nel contenzioso, CMD S.r.l. è affiancata dall'avvocato Paolo Perrone; Regione Calabria è assistita dall'avvocato Paolo Falduto.

La sentenza gravata ha respinto la domanda risarcitoria avanzata da CMD S.r.l. per il danno derivante dal tardivo rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, a seguito di istanza presentata il 29 marzo 2013.

In particolare, dopo un giudizio avverso il silenzio serbato su tale istanza, il cui ricorso introduttivo formulava anche una domanda risarcitoria, il TAR ha nominato un Commissario ad acta che in data 17 febbraio 2015 ha rilasciato il provvedimento.

Quindi, su istanza della parte ricorrente, il TAR ha fissato l’udienza con il rito ordinario per l’esame della domanda risarcitoria, all’esito della quale la domanda è stata respinta, con la sentenza qui gravata, per difetto dell’elemento soggettivo in capo alla Regione

L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla parte ricorrente in primo grado, che nell’unico motivo ha dedotto “Erronea applicazione dell’art. 2-bis comma 1 L. 241/1990”. Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Calabria.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.