Respinto l'appello di AGCM contro Enel per condotte commerciali scorrette
Pubblicato il: 1/30/2024
Nel contenzioso, Enel Energia S.p.A. e Enel Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. sono affiancate dagli avvocati Vittorio Minervini e Sacha D'Ecclesiis.
Con provvedimento n. 26019 dell’11 maggio 2016, notificato il successivo 13 giugno, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sanzionava ENEL Energia S.p.A. ed ENEL Servizio Elettrico S.p.A. per condotte ritenute integrare, sotto tre diversi profili, la fattispecie della pratica commerciale scorretta nei sensi di cui agli artt. 20, comma 2, 24 e 25 del D. Lgs. n. 206/2005.
Detto provvedimento sanzionava le seguenti pratiche: Pratica A), «nell’inadeguata gestione delle istanze e delle comunicazioni di clienti finali riguardanti la fatturazione dei consumi di elettricità e/o gas naturale - in particolare, la fatturazione di importi erronei o non correttamente stimati, l’emissione e le modalità di pagamento di fatture di importi anormalmente elevati (a causa di conguagli pluriennali, blocchi di fatturazione o rettifiche tardive dei dati di misura), nonché i malfunzionamenti del processo di fatturazione - a fronte del contemporaneo avvio o prosecuzione delle attività di riscossione (sollecito, messa in mora e al distacco, talvolta senza preavviso) delle fatture oggetto di tali istanze e comunicazioni» Pratica B) «nella mancata o ritardata restituzione di importi dovuti a vario titolo ai clienti finali»; Pratica C) «nell’addebito degli interessi di mora per tardivo pagamento, anche in caso di bollette recapitate in ritardo o non recapitate».
Le suddette Società impugnavano la sanzione dinanzi al Tar per il Lazio con ricorso iscritto al n. 10273/2016 R.R. deducendone l’illegittimità.
Il Tar, con sentenza n. 15320 del 18 novembre 2022, disattesi i profili di illegittimità comunitaria e costituzionale eccepiti dalle ricorrenti, respingeva i motivi 1, 2, 3, 4 e 6 ritenendo, invece, parzialmente fondati i motivi 5, 7, 8 e 9. In ragione di detto esito il Tar riduceva le sanzioni comminate per le violazioni di cui alla Pratica A; annullava integralmente le sanzioni comminate per le violazioni di cui alla Pratica B e faceva salve le sanzioni conseguenti alla violazione di cui alla Pratica C.
AGCM impugnava la sentenza di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: respinge l’appello principale; respinge l‘appello incidentale; compensa le spese del secondo grado di giudizio.