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Inammissibile il ricorso di International Tele Radio S.r.l. per l'assegnazione di una frequenza digitale


Pubblicato il: 1/31/2024

Nel contenzioso, ITR - International Tele Radio S.r.l. è affiancata dagli avvocati Antonino Galletti e Massimo Oddo; Ambiente e Società S.r.l. è difesa dall'avvocato Domenico Siciliano.

Il contenzioso origina dalla partecipazione della Società ricorrente alla procedura di gara indetta dal Ministero resistente ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 34/2011 per l’assegnazione di una frequenza digitale, all’esito della quale si collocava in posizione non utile per l’assegnazione di una delle diciassette risorse disponibili.

Nell’ambito della complessa vicenda che originava dalla richiamata procedura, la ricorrente proponeva dinanzi al Tar per il Lazio cinque ricorsi (iscritti ai nn. 11348/2012; 3811/2013; 183/2019; 3447/2019 e 3855/2019), alcuni dei quali integrati da motivi aggiunti, che il Tar, con sentenza n. 328 dell’11 gennaio 2021, riuniva e dichiarava in parte inammissibili e in parte improcedibili stante il fondamento del ricorso incidentale proposto dall’odierna controinteressata Ambiente e Società S.r.l. nel giudizio n. 3855/2019.

La sentenza del Tar veniva impugnata con appello depositato il 21 gennaio 2021 censurandola nella parte in cui accoglieva: il primo motivo del ricorso incidentale con il quale veniva dedotta l’incompletezza delle proprie produzioni documentali; il secondo motivo del ricorso incidentale con cui veniva dedotta la non veridicità della dichiarazione resa circa l’esercizio in proprio dell’impianto di Vermicino.

La Sezione, con decisione n. 8365 del 15 dicembre 2021 respingeva l’appello.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre oneri di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte costituita.