Respinto il ricorso di Gruppo di Intervento Giuridico per la variante di tracciato della ferrovia Bari-Lecce
Pubblicato il: 1/31/2024
Nella vertenza, Gruppo di Intervento Giuridico è affiancato dagli avvocati Carlo Colapinto e Filippo Colapinto; Italferr S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è difesa dagli avvocati Luisa Torchia e Gabriele Sabato.
La questione controversa viene proposta dall’Associazione ambientale appellante riconosciuta ai sensi dell’art. 13 della l. n. 349/1986 con D.M. Ambiente n. 203 del 18 luglio 2016, riconoscimento confermato con D.M. Transizione Ecologica n.76 del 15 febbraio 2022.
Essa riguarda una serie di circostanze relative alla progettazione esecutiva ed all’esecuzione dei lavori di realizzazione della variante di tracciato della rete ferroviaria della linea Bari - Lecce, nella tratta compresa tra Bari Centrale e Bari Torre a Mare per uno sviluppo di 10,130 km (c.d. nodo viario di Bari), sulla base del progetto definitivo approvato con Delibera CIPE n. 1 del 28 gennaio 2015 e affidato da RFI in favore della D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali s.r.l. con contratto n. 1 del 25 marzo 2020, all’esito della gara svoltasi nella vigenza d.lgs. n. 163/2006.
Il progetto definitivo è stato approvato dal CIPE con prescrizioni e, segnatamente, 16 prescrizioni in sede di progettazione definitiva e 25 in fase realizzativa; in primo grado secondo quanto rilevato dal giudice di prime cure, la ricorrente deduce che il progetto esecutivo non sarebbe stato né redatto né approvato, ma che ciononostante “RFI e i suoi affidatari stanno eseguendo le opere di cui progetto definitivo” e tanto “illegittimamente e illecitamente”.
In considerazione di una serie di ritenute violazioni, parte appellante in primo grado ha chiesto al giudice di “accertare e dichiarare che non è stata ancora redatta ed pprovata la progettazione esecutiva delle opere di cui alla delibera del CIPE; per l’effetto, accertare e dichiarare che la progettazione definitiva approvata con prescrizioni è allo stato inefficace e/o inattuabile; indi, accertare e dichiarare che le opere in questione, anche per le ragioni evidenziate nel presente ricorso, necessitano di altra valutazione di impatto ambientale riferita alla progettazione esecutiva, da redigersi e da approvare; indi, accertare e dichiarare che le opere in questione, anche per le ragioni evidenziate nel presente ricorso, necessitano di altra autorizzazione paesaggistica”.
Il Gruppo di intervento giuridico propone appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Quanto alle spese condanna l’appellante al pagamento delle spese di questa fase, spese che liquida in € 7.000 (settemila/00) per ciascuna parte, ovvero per la Regione Puglia e per RFI S.p.a. in solido con Italferr S.p.A., e così per complessivi € 14.000 (quattordicimila/00) oltre accessori come per legge. Spese compensate per le altre parti.