Accolto l'appello di Idrosanitaria S.p.A. per l'accesso agli atti contro il Comune di Borgomanero
Pubblicato il: 1/31/2024
Nel contenzioso, Idrosanitaria S.p.A. è affiancata dall'avvocato Vincenzo Latorraca.
Con l’appello in epigrafe, Idrosanitaria S.p.a. ha impugnato la sentenza n. 387 del 2023 del T.a.r. Piemonte, con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo dalla medesima proposto per l’annullamento del diniego di accesso agli atti, di cui alla nota prot. n. 44598 del 13 ottobre 2022, del Comune di Borgomanero, e sono stati respinti i motivi aggiunti proposti avverso la nota prot. 50737 del 25 novembre 2022, del medesimo Comune, con la quale era stato confermato il diniego a fronte di una diversa e più ampia motivazione.
Con il primo motivo di appello, Idrosanitaria S.p.a. ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’istanza di accesso non fosse stata adeguatamente motivata con riferimento all’interesse ostensivo. Con il secondo e il terzo motivo, parimenti rubricati come “erroneità della sentenza e carenza di motivazione”, ha censurato quanto affermato dalla pronuncia a proposito dell’insufficienza del riferimento effettuato dalla ricorrente, odierna appellante, alle proprie esigenze difensive e ha altresì contestato le argomentazioni del T.a.r., definite inconferenti, circa l’impossibilità di configurare l’accesso difensivo alla stregua di “un’azione popolare” e circa il rispetto delle garanzie partecipative della società ricorrente. Con il quarto e ultimo motivo di appello, ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il T.a.r. non si sia pronunciato su talune delle censure formulate col ricorso introduttivo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della gravata sentenza: a) accoglie il ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado; b) annulla il provvedimento del Comune di Borgomanero prot. 50737 del 25 novembre 2022; c) ordina al Comune di Borgomanero di consentire l’accesso in relazione ai documenti indicati in parte motiva nel termine ivi indicato; d) compensa le spese di lite.