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Il CdS si pronuncia in materia di misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche


Pubblicato il: 2/1/2024

Nel contenzioso, Fastweb S.p.A. è affiancata dall'avvocato Elisabetta Pistis; Telecom Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi; Vodafone Italia S.p.A. è difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli; Associazione Movimento Consumatori è rappresentata dagli avvocati Riccardo Virgilio e Paolo Fiorio; U.Di.Con è assistita dagli avvocati Donato Patera e Giuseppe Catalano.

Gli appelli in trattazione hanno ad oggetto la legittimità della delibera n. 121/17/CONS con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha apportato talune modificazioni alla delibera n. 252/169/CONS, recante “Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica”, da un lato, sancendo il diritto dell’utente di servizi prepagati di telefonia mobile di conoscere le informazioni sul proprio credito residuo gratuitamente e, dall’altro lato, prevedendo un periodo minimo da rispettare per la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi di telefonia mobile e fissa.

Con sentenza non definitiva n. 5555 del 23 settembre 2020 la sesta Sezione del Consiglio di Stato ha: i) riunito gli appelli; ii) respinto le censure indicati al punto n. 4 della motivazione sub lettere b), d), e), f) g), h) per le ragioni esposte ai successivi punti da 5 a 10 della motivazione a cui si rinvia per ragioni di sinteticità degli atti; iii) rinviato all’esito dell’instaurando giudizio dinnanzi alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, oggetto di separata ordinanza, la decisione sui gruppi di censura di cui alle lett. a) e c) del medesimo punto 4.

Con ordinanza n. 5588 del 24 settembre 2020 la medesima sezione ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Con successive dichiarazioni notificate alle altre parti e depositate in atti, Fastweb S.p.a., Vodafone Italia S.p.a. e Wind Tre S.p.a. hanno rinunciato appelli (rispettivamente, R.G. n.ri 4892/2018, 7102/2018 e 7553/2018). Con dichiarazione del 6 dicembre 2023 Tim S.p.a. ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello R.G. n. 5002/2018 dalla medesima proposto.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, dichiara: quanto all’appello R.G. n. 4892/2018 l’estinzione per rinuncia all’appello principale e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello incidentale; l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello R.G. n. 5002/2018; l’estinzione per rinuncia degli appelli R.G. n. 7102/2018 e n. 7553/2018. Spese compensate.