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Respinto il ricorso di Autostradale per il regolamento della circolazione degli autobus nella città di Pisa


Pubblicato il: 2/1/2024

Nel contenzioso, Autostradale S.r.l. è affiancata dall'avvocato Alfonso Celotto; il Comune di Pisa è difeso dall'avvocato Sandra Ciaramelli.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto il ricorso proposto dalla società Autostradale s.r.l. contro il Comune di Pisa e nei confronti di Pisamover s.p.a. e Pisamo s.p.a., nonché di Toscana Aeroporti s.p.a., per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. DD-10/244 del 6 febbraio 2018, avente ad oggetto “Regolamento della circolazione degli autobus nella città di Pisa – Quartiere San Giusto San Marco – Integrazione dell’ordinanza n. 505 del 18.12.2012”, con la quale il Comune di Pisa ha ordinato, a far data dal 19 aprile 2018, il divieto di circolazione per gli autobus in tutte le strade del centro abitato e nelle vie esterne ma strettamente connesse al centro abitato specificate nell’ordinanza, ordinando inoltre la sosta degli autobus diretti nelle zone vietate presso il parcheggio “scambiatore” posto sulla via Aurelia Sud, in adiacenza alla fermata intermedia del c.d. People Mover (metropolitana leggera di collegamento tra l’aeroporto e la stazione ferroviaria di Pisa).

L’ordinanza è stata impugnata dalla società ricorrente, in quanto autorizzata ad espletare il servizio di trasporto pubblico a mezzo autobus da Pisa Aeroporto a Firenze Aeroporto, in qualità di sub concessionaria della società Toscana Aeroporti, relativamente sia ad alcuni spazi all’interno dell’Aeroporto di Pisa per la vendita dei biglietti del servizio “transfer bus” da e per Firenze, sia ad “alcune aree esterne destinate al carico e scarico di passeggeri dei veicoli utilizzati da Autostradale per lo svolgimento del servizio”.

Respinto il ricorso, le spese processuali sono state regolate secondo il criterio della soccombenza e poste a carico della società ricorrente ed a favore di ciascuna delle parti resistenti. Avverso la sentenza Autostradale s.r.l. ha proposto appello con un unico motivo.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del Comune di Pisa nell’importo complessivo di € 4.000,00, oltre accessori come per legge. Compensa le spese tra il Comune e le società intervenute ad adiuvandum dell’appellante.