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Inammissibile il ricorso di Radiotaxi 3570 in materia di intese restrittive e antitrust


Pubblicato il: 2/2/2024

Nel contenzioso, Radiotaxi 3570 Soc. Coop. è affiancata dagli avvocati Guido Bellitti, Leopoldo Facciotti, Gian Michele Roberti e Raffaele Fragale.

La società Radiotaxi 3570 soc. coop., impugna la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 7991/2020, chiedendone la revocazione.

La ricorrente espone che con provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, l’AGCM ha deliberato che le società Radiotaxi 3570 Società cooperativa, cooperativa Pronto Taxi 6645 Società cooperativa, Samarcanda Società cooperativa hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza, con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza, che, nel loro insieme, per le ragioni indicate in motivazione, sono suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l’ingresso sul mercato di nuovi operatori.

Radiotaxi 3570 ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi al Tar per il Lazio che con sentenza n. 5358/2019 ha accolto il ricorso.

AGCM e Mytaxi hanno impugnato la sentenza di primo grado rispettivamente con ricorso in appello e appello incidentale autonomo; con sentenza n. 7991/2020, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’Autorità e l’appello incidentale di Mytaxi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.