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Il CdS respinge il ricorso di Wind Tre e conferma l'esistenza di vincoli alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali


Pubblicato il: 2/2/2024

Nel contenzioso, Wind Tre S.p.A. è affiancata dagli avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi; Assoprovider è difeso dagli avvocati Salvatore Fulvio Sarzana di Sant'Ippolito e Maria Sole Montagna; Associazione dei Fabbricati di Terminali di Telecomunicazione è assistita dall'avvocato Andrea Valli.

Con ricorso del 2018 la società Wind Tre chiedeva al Tar per il Lazio l’annullamento della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 348/18/CONS recante «Misure attuative per la corretta applicazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 3, del regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali» del 18 luglio2018. Nonchè, della delibera del 27 settembre 2018 del Consiglio dell'AGCOM, non conosciuta, con cui lo stesso ha ritenuto che non sussistono elementi oggettivi di natura tecnica che possano giustificare la previsione di una eccezione alla libertà di scelta e di utilizzo del terminale ai sensi dell'art. 3, comma 5, della delibera n. 348/18/CONS.

Con ricorso per motivi aggiunti la società Wind Tre ha impugnato l’atto con cui AGCOM ha fornito «Risposte alle richieste chiarimenti in merito alla delibera n.348/18/CONS», nella parte in cui esso afferma che l’art. 5, già impugnato con il terzo motivo del ricorso introduttivo, «si applica ai contratti in essere che prevedono l’utilizzo obbligatorio del terminale a titolo oneroso, prescindendo dalla modalità di fornitura del terminale (ad esempio vendita abbinata o noleggio)». La ricorrente affermava, sul punto, che, con un atto interpretativo successivo alla delibera impugnata con il ricorso introduttivo, l’AGCOM avrebbe tentato di estendere l’ambito applicativo dell’art. 5, includendo i contratti di vendita degli apparati tra quelli per cui vi sarebbe un obbligo di modifica delle condizioni contrattuali.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.