Rigettato il ricorso di Imfine S.r.l. per la deducibilità IRES e IRAP relativa all'anno 2007
Pubblicato il: 2/2/2024
Nel contenzioso, Imfine S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giuseppe Tinelli e Antonio Tocci.
A seguito di verifiche svolte da propri funzionari e conclusi con Processi Verbali di Costatazione del 14.12.2010 e 27.7.2012, l’Agenzia delle Entrate notificava alla Imfine Srl l’avviso di accertamento n. TK3035104862/2012, con il quale contestava maggiori tributi Ires ed Irap, con riferimento all’anno 2007, sul fondamento di una pluralità di rilievi, per un ammontare superiore ai trenta milioni di Euro.
La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, proponendo numerose censure, tra cui la violazione del principio di unicità dell’accertamento tributario e della normativa vigente in tema di accertamento con adesione, l’illegittimità della contestazione di perdite ritenute indeducibili nell’anno 2007, ma in relazione alle quali nulla era stato contestato in relazione all’anno 2006, e comunque criticando l’infondatezza di tutti i rilievi contestati mediante i PVC. La CTP respingeva integralmente il ricorso.
La contribuente spiegava appello avverso la pronuncia del giudice del gravame, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR rigettava l’impugnativa e confermava la decisione adottata dai giudici di primo grado.
Avverso la pronuncia adottata dalla CTR di Milano ha proposto ricorso per cassazione la Imfine Srl, affidandosi a dieci motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.
La Cassazione rigetta il ricorso proposto dalla Imfine Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 35.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.