Il CdS si pronuncia sul ricorso di GRL Cave e Conglomerati contro Regione Puglia
Pubblicato il: 2/3/2024
Nel contenzioso, GRL Cave e Conglomerati S.r.l. è affiancata dagli avvocati Luigi e Pietro Quinto; Regione Puglia è assistita dall'avvocato Carmela Capobianco.
L’appellante – società titolare in località Grottafornara nel Comune di Statte (TA) della cava di estrazione di inerti, autorizzata con determinazione n. 65 del 2009, valida fino al primo giugno 2019 – impugna la sentenza n. 1309/2019, con la quale il TAR per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha respinto il ricorso da essa proposto avverso la determinazione del dirigente della sezione autorizzazioni ambientali della Regione Puglia n. 7 del 21 gennaio 2019, di accoglimento della domanda diretta ad ottenere la valutazione di impatto ambientale (VIA) postuma, ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 33 del 2016, censurata con detto ricorso sia nella parte in cui l’efficacia del provvedimento è stata limitata alla data del 1° giugno 2019, prevista dal predetto titolo autorizzatorio, sia nella parte in cui è stato prescritto che “non sia consentito il completamento della coltivazione nelle aree individuate come Aree di rispetto dei boschi dal PPTR”.
Con la sentenza impugnata, il primo giudice, previa ricostruzione della disciplina normativa di riferimento, ha, in sintesi, escluso la fondatezza delle censure dedotte, tenuto segnatamente conto delle previsioni del piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) e delle relative norme tecniche di attuazione (NTA), pienamente applicabili alla fattispecie nella quale la società ha svolto per decenni (oltre trent’anni) la propria attività senza avere in precedenza mai conseguito la valutazione di impatto ambientale prescritta dalla l.r. n. 33 del 2016 per gli interventi che vengono in rilievo, non ravvisando sussistenti i vizi contestati neppure in relazione alle valutazioni espresse dagli organi competenti, costituenti espressione di ampia discrezionalità tecnica. Con ampie argomentazioni, il primo giudice ha, altresì, escluso la fondatezza delle deduzioni rivolte avverso la durata dell’efficacia del provvedimento di VIA.
L’appellante critica la sentenza impugnata riproponendo le censure non accolte dal primo giudice, sviluppate in chiave critica avverso il ragionamento logico-giuridico articolato nella pronuncia.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (R.G. n. 7245 del 2019), in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e per la restante parte lo rigetta.