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Cessata la materia del contendere tra GSE e Mts4 S.r.l.


Pubblicato il: 2/3/2024

Nel contenzioso, GSE S.p.A. è affiancato dagli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani e Antonio Pugliese; la società Mts4 S.r.l. è assistita dall'avvocato Alessandra Mari.

Il Gestore dei Servizi energetici - G.s.e. - s.p.a. ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Terza ter, n. 8953 del 26 luglio 2021, che ha accolto il ricorso introduttivo proposto dalla Società M.t.s.4 s.r.l., con unico socio, avverso il provvedimento del 4 marzo 2020, prot. GSE P20200008712, che aveva disposto la decadenza dagli incentivi tariffari ai sensi del d.m. 5 maggio 2011 con riferimento all’impianto fotovoltaico per il quale essa era soggetto responsabile sito nel Comune di Noceto, su terreno di proprietà di quest’ultimo, denominato “Partitore 1”.

Il G.s.e., premessa un’accurata e analitica ricostruzione del quadro normativo di riferimento, chiede la riforma della sentenza di primo grado sulla scorta di cinque articolati motivi di appello, ritenendo in sintesi che il primo giudice non abbia fatto buon governo delle regole preposte alla qualificazione come “rilevante” della violazione accertata, nonché di quelle sulla iscrizione nel Registro dei Grandi impianti e sulla formazione delle graduatorie, non essendosi nel caso di specie perfezionata la speciale situazione incentivabile di cui agli artt. 3, comma 1, lett. u), del d.m. 5 maggio 2011 e 4, lett. c), del d.m. 5 luglio 2012, come ben esplicitato nella parte motiva del provvedimento impugnato.

Si è costituita in giudizio la Società MTS4 s.r.l. a socio unico che ha concluso per la reiezione del gravame.

Il riconoscimento a favore dell’appellante dell’incentivo e l’annullamento in autotutela della decadenza impugnata determinano, come da concorde richiesta delle parti costituite, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa della società appellata, come le parti hanno confermato all’udienza.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.