Respinto il ricorso di Wits Engineering per gli incentivi da impianto fotovoltaico
Pubblicato il: 2/5/2024
Nel contenzioso, Wits Engineering S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giovanni Foglia; il GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Stefano Crisci e Antonio Pugliese.
La Società Wits Engineering s.r.l. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento con cui il Gestore dei servizi energetici (G.s.e.) in data 12 dicembre 2019 ha disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti del suo impianto fotovoltaico, contrassegnato dal n. 751664, di potenza pari a 181,44 kW, sito in Contrada Piano, senza numero civico, nel territorio del Comune di Salento; con motivi aggiunti del 29 aprile 2020 ha impugnato altresì il successivo provvedimento, prot. GSE/P2O200013046 del 31 marzo 2020, notificato a mezzo pec, avente ad oggetto la richiesta di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, per un importo complessivo pari ad € 359.139,45; con ulteriori motivi aggiunti del 12 novembre 2020, ha chiesto di accertare, con riferimento ad entrambi i richiamati provvedimenti, l’obbligo del Gestore di provvedere sull’istanza di revocarli in quanto emessi in assenza dei presupposti di cui all’art. 21-novies della l. n. 241 del 1990.
A sostegno delle proprie pretese, la Società ha dedotto plurime violazioni di legge, in particolare dell’art. 97 della Costituzione; del d.m. 5 maggio 2011 e relativi allegati e regole applicative; del d.P.R. n. 412 del 1993; della legge n. 241 del 1990; del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e del d.m. 11 gennaio 2017, nonché svariate figure sintomatiche di eccesso di potere.
Il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso principale ed i primi motivi aggiunti; ha invece accolto i secondi motivi aggiunti, invitando il G.s.e. a provvedere nei sensi indicati in via conformativa.
Con l’appello in trattazione, ritualmente notificato il 19 novembre 2021 e depositato il 17 dicembre 2021, la Società Wits Engineering ha impugnato la sentenza segnata in epigrafe nella parte in cui ha respinto il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti, articolando due distinti motivi di gravame.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.