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Il CdS si pronuncia sul ricorso di Starlem per l'accesso alle tariffe energetiche incentivanti


Pubblicato il: 2/5/2024

Nella vertenza, Starlem S.r.l. è affiancata dagli avvocati Donato Marongiu e Renato Margelli; il GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese.

La Società Starlem s.r.l., titolare del diritto di superficie su un capannone industriale sito in via Libia nn. 22/24 del Comune di Olbia, ha impugnato innanzi al T.a.r. per il Lazio il provvedimento con il quale il Gestore dei servizi energetici (G.s.e. o il Gestore) ne ha dichiarato la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per l’impianto fotovoltaico ubicato sul lastrico solare del medesimo, prot. GSE/P20170016064 del 14 febbraio 2017, nonché il sotteso provvedimento del Comune di Olbia interdittivo della volturazione del titolo edilizio, datato 18 marzo 2016.

Il Tribunale adito ha respinto il ricorso sull’assunto che il G.s.e. si sarebbe limitato a trarre le doverose conseguenze dall’avvenuta adozione del provvedimento interdittivo da parte dei competenti uffici del Comune di Olbia, non potendo effettuare una propria autonoma valutazione della conformità edilizia dell’intervento; quest’ultimo a sua volta avrebbe fatto applicazione delle disposizioni della legge regionale Sardegna n. 3/2008 e del regolamento edilizio comunale, che impediscono il trasferimento della titolarità del titolo edilizio successivamente alla comunicazione di fine lavori, nel caso di specie data a cura della Marbo s.r.l. il 12 ottobre 2012.

Avverso tale pronuncia la Società ha proposto appello, articolando tre distinti motivi di gravame.

Il G.s.e. si è costituito contestando l’appello ed eccependone l’infondatezza, in fatto ed in diritto, oltreché l’irricevibilità e l’inammissibilità.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo accoglie, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie nei limiti dell’oggetto di cui in motivazione, il ricorso di primo grado.